Rinuncia al credito in un fallimento: recupero dell’Iva al termine della procedura
A partire dal 2025, le procedure di recupero dell’Iva in caso di fallimento seguono nuove regole. In particolare, per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, la rinuncia unilaterale al credito non consente l’emissione della nota di variazione per il recupero dell’Iva prima della conclusione della procedura. Questa normativa si applica quando non vi è un accordo contrattuale o una specifica previsione che permetta al creditore di agire prima del termine.
Nel caso in cui una società debba rinunciare al credito vantato nei confronti di una società fallita, e non esista possibilità di ricevere le somme dovute, il recupero dell’Iva potrà avvenire solo al termine della procedura concorsuale. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 203 del 15 ottobre 2024.
Secondo l’articolo 26, comma 2 del Decreto Iva, l’eventuale rettifica può essere applicata solo in casi specifici, come la risoluzione o l’annullamento del contratto. Tuttavia, la rinuncia al credito non rientra in queste casistiche, in quanto l’operazione economica originaria resta valida e il mancato incasso non giustifica una rettifica dell’imponibile e dell’imposta.
L’Agenzia ricorda che la possibilità di emettere una nota di variazione è legata a specifiche situazioni, come il mancato pagamento del corrispettivo dovuto in seguito a una procedura concorsuale infruttuosa. Tale principio è stato confermato dal Decreto Sostegni-bis (Dl n.73/2021), che ha introdotto la facoltà di rettifica già all’inizio della procedura concorsuale, ma solo per le procedure avviate dopo il 26 maggio 2021. Per quelle antecedenti, il creditore potrà emettere la nota di variazione solo alla conclusione definitiva della procedura.
Quindi, in assenza di un accordo tra le parti o di una previsione contrattuale specifica, la rinuncia unilaterale al credito non consente il recupero dell’Iva fino a quando la procedura concorsuale non avrà esito infruttuoso. Questo principio è stato chiaramente ribadito anche nella circolare n. 77/2020, che conferma come il recupero dell’imposta sia legato al fallimento definitivo e alla mancata possibilità di soddisfare il creditore attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore.